I docenti, che parteciperanno ai nuovi percorsi universitari abilitanti, dovranno conseguire 60 CFU/CFA.
E’ possibile avere riconosciuti crediti precedentemente acquisiti: criteri e destinatari.
Nuovo sistema
Il nuovo sistema di formazione e reclutamento della scuola secondaria di primo e secondo grado è delineato nel D.lgs. n. 59/2017, come modificato dal DL n. 36/2022 (convertito in legge n. 79/2022), e si articola in:
un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale, corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA;
un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale, cui accedono gli abilitati (ed anche i docenti che, alla data di presentazione delle istanze, abbiano svolto nelle scuole statali tre anni di servizio anche non continuativo, negli ultimi cinque, di cui uno nella specifica classe di concorso di partecipazione);
un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.
Articolazione percorso
I percorsi universitari e accademici abilitanti si articolano in:
formazione corrispondente a 60 CFU/CFA
prova finale
valutazione finale
Queste, come leggiamo nella bozza del previsto attuativo DPCM (il cui testo è stato già sottoposto al parere del CSPI e di cui attediamo la pubblicazione ufficiale), le caratteristiche della formazione di cui al punto 1:
i percorsi sono strutturati sulla base del “Profilo conclusivo del docente abilitato, competenze professionali e standard professionali minimi” (allegato A al DPCM);
i percorsi si compongono di almeno 60 CFU/CFA individuati dall’allegato 1 al DPCM;
per ogni CFU/CFA di tirocinio l’impegno in presenza nei gruppi-classe è pari ad almeno 12 ore;
il tirocinio, con l’affiancamento dei tutor, prevede la compilazione e la discussione dell’E-portfolio delle competenze professionali acquisite dal tirocinante, con particolare riferimento all’analisi di casi e situazioni problematiche emersi nel gruppo-classe nel corso del tirocinio medesimo, da attestarsi nel diario di tirocinio.
Riconoscimento crediti
La bozza di DPCM, in attuazione di quanto disposto dal D.lgs. 59/17, nell’ambito dell’acquisizione dei suddetti 60 CFU/CFA, prevede il riconoscimento dei crediti formativi universitari o accademici precedentemente acquisiti. Nello specifico, è previsto il riconoscimento di:
24 CFU/CFA conseguiti in base al previgente ordinamento, fermo restando che vanno conseguiti almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto [ricordiamo che chi è in possesso dei 24 CFU, conseguiti entro il 31/10/22, può partecipare al concorso previsto per la fase transitoria, che durerà sino al 31/12/2024; tali aspiranti, completeranno poi la formazione conseguendo 36 CFU/CFA, secondo quanto indicato nell’allegato 5 al DPCM];
CFU/CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, purché siano coerenti con il Profilo conclusivo del docente abilitato, competenze professionali e standard professionali minimi di cui all’allegato A al DPCM. Il riconoscimento avviene sulla base delle Linee guida allegate sempre la predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Allegato B).
Il riconoscimento dei crediti di cui al punto 2, ossia dei crediti conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, avviene nel rispetto dei criteri e principi di seguito riportati (allegato B al DPCM), fermo restando che siano coerenti con il Profilo conclusivo del docente abilitato indicato nell’allegato A al DPCM. Ecco i predetti criteri e principi:
A) È possibile il riconoscimento delle attività formative e dei rispettivi CFU/CFA acquisiti nel corso degli studi universitari o accademici, purché strettamente coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale di cui all’Allegato A (Profilo del docente abilitato). L’individuazione dei CFU/CFA da acquisire con modalità aggiuntiva è effettuata sulla base del riconoscimento, dell’attestazione e dell’eventuale certificazione delle competenze maturate dagli studenti.
B) Il numero di crediti riconosciuti non può essere superiore a 12, nel caso delle attività formative relative alle scienze dell’educazione, alle didattiche disciplinari e alle attività formative riguardanti le competenze psico-socio-antropologiche e a quelle linguistiche e digitali considerate nel loro complesso.
C) Il numero di crediti riconosciuti non può essere superiore a 5 nel caso delle attività di tirocinio diretto e indiretto.
D) Il riconoscimento deve avvenire secondo criteri di omogeneità dei contenuti con riferimento ai settori scientifico disciplinari, tenendo conto degli obiettivi delle attività formative oggetto del riconoscimento e dei risultati di apprendimento degli studenti, senza limitazioni legate alle specifiche denominazioni degli insegnamenti, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle linee guida ECTS 2015.
E) Nel caso dei dottori di ricerca e dei dottorandi iscritti al terzo anno, i consigli di corso valutano le competenze trasversali e formative acquisite nel percorso del dottorato ai fini di un eventuale riconoscimento nel percorso di formazione iniziale.
F) Il riconoscimento delle attività formative e dei rispettivi CFU/CFA è ridotto in proporzione, nel caso in cui tale riconoscimento venga effettuato con riferimento ai percorsi formativi descritti negli allegati 2, 3, 4 e 5.
Riguardo al punto F), ricordiamo quali sono i percorsi formativi (naturalmente sempre finalizzati all’acquisizione dell’abilitazione) nell’ambito dei quali il riconoscimento dei CFU/CFA è ridotto in proporzione:
(allegato 2) percorsi per l’acquisizione di 30 CFU/CFA, da parte dei docenti vincitori di concorso, al quale partecipano in virtù del possesso, alla data di presentazione delle istanze, di un servizio anche non continuativo di tre anni scolastici nelle scuole statali, negli ultimi cinque, di cui uno nella specifica classe di concorso di partecipazione (tale requisito di partecipazione è previsto anche in via ordinaria);
(allegato 3) percorsi per l’acquisizione di 30 CFU/CFA, necessari per partecipare al concorso (durante la sola fase transitoria, prevista sino al 21 dicembre 2024) con il possesso di titolo di studio e appunto 30 CFU/CFA;
(allegato 4) percorsi per l’acquisizione di 30 CFU/CFA, necessari ai docenti di cui al punto precedente per completare la formazione;
(allegato 5) percorsi per l’acquisizione di 36 CFU/CFA, necessari a completare la formazione da parte dei docenti, che partecipano al concorso in virtù del titolo di studio e di 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022 (ciò durante la sola fase transitoria, prevista sino al 21 dicembre 2024).
NB: le info sopra riportate si rifanno alla bozza di DPCM, per cui potrebbero essere soggette a modifiche, che comunicheremo prontamente
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