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<strong>Abilitazione docenti 60 CFU, ci sarà accesso a numero chiuso? A breve il DPCM</strong>

Dovrebbe mancare poco al DPCM che fisserà le regole per l’abilitazione all’insegnamento relativo ai 60 CFU, come previsto dalla legge 79/2022.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Università e Ricerca hanno raggiunto un accordo sul nuovo Dpcm.

I criteri e gli standard per la formazione dei docenti ai fini dell’abilitazione e del conseguimento dei 60 Cfu (Crediti formativi universitari) saranno presto noti, una volta che il testo sarà stato rimandato indietro dalla Commissione.

Selezione in ingresso?

La grande attesa nei confronti del DPCM è dovuta soprattutto ad una questione, ovvero il nodo della selezione iniziale per accedere al percorso. Si tratterà di un corso a numero chiuso? Come sarà garantito l’accesso? Sono proprio queste le informazioni che al momento non si conoscono ma che potrebbero in qualche modo fare la differenza.

Da un lato il numero di aspiranti docenti da abilitare deve essere sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali ma allo stesso tempo questo non deve essere superiore al fabbisogno ossia tale che il sistema di istruzione non possa assorbirli.

Di conseguenza, riporta la legge 79/2022, il Ministero dell’istruzione e del merito stima e comunica al MUR il fabbisogno di docenti per il sistema nazionale di istruzione (compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni nonché le scuole italiane all’estero), nel triennio successivo, per tipologia di posto e classe di concorso.

Quindi, per chiarezza, il numero di insegnanti da abilitare, pertanto, dovrà essere legato al fabbisogno. La domanda che ci siamo posti in altre occasioni e che si ripropone adesso è: come si coniuga questo limite con la necessità di abilitare quanti più docenti possibile per offrire una didattica di qualità?

Bisogna ricordare infatti che non si attiva un percorso di abilitazione dal 2014 e quindi la richiesta potrebbe essere veramente enorme. E se si vuole agire verso una decisa riduzione del precariato, una soluzione del genere non pare possa essere risolutiva.

Il DPCM formazione iniziale

Il DPCM dovrebbe definire

  1. i contenuti e la strutturazione dell’offerta formativa corrispondente a 60 CFU/CFA, di cui almeno 10 di area pedagogica, comprendente attività di tirocinio diretto e indiretto non inferiore a 20 CFU/CFA. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore. I

  2. il numero di crediti universitari o accademici riservati alla formazione inclusiva delle persone con disabilità

  3. la percentuale di presenza alle attività formative necessarie per l’accesso alla prova finale

  4. le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e orale.

Nell’ambito dei 60 CFU sarà comunque riconosciuta la validità dei 24 CFU/CFA già conseguiti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

Il decreto andrà a stabilire poi i criteri per il riconoscimento degli eventuali altri crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, purché strettamente coerenti con gli obiettivi formativi.

Il costo di partecipazione al corso è interamente attribuito ai corsisti ma vi sarà un prezzo “calmierato” ossia la proposta di un tetto massimo che le Università potranno proporre.

Nuovo reclutamento, come funziona

Il sistema a regime del nuovo reclutamento e formazione iniziale degli insegnanti, dal 1 gennaio 2025, prevede:

  1. I percorsi abilitanti da 60 CFU, con prova scritta e lezione simulata. La prova scritta sarà costituita da un’analisi critica del tirocinio scolastico effettuato durante il percorso.

  2. Procedura concorsuale. L’accesso al concorso avviene o con l’abilitazione o con il requisito di 3 anni di servizio nella scuola statale, nei cinque anni precedenti, di cui almeno 1 nella classe di concorso. Per chi partecipa al concorso con l’abilitazione e lo vince c’è l’assunzione a tempo indeterminato. Per chi partecipa senza abilitazione (con il requisito di servizio) è prevista la sottoscrizione di un contratto annuale di supplenza (31 agosto) durante il quale il docente sostiene un percorso formativo da 30 CFU, che se superato positivamente da diritto all’assunzione con contratto a tempo indeterminato.

  3. Il docente, una volta sottoscritto il contratto a TI, sostiene il periodo di prova con test finale, come da DM 226/2022 e in caso di esito positivo è definitivamente confermato in ruolo.

Prevista una fase transitoria, valida fino al 31 dicembre 2024 che prevede:

  1. Attivazione di percorsi formativi da 30 CFU che danno accesso ai concorsi fino al 31 dicembre 2024, oppure accesso con i 24 CFU, purché acquisiti entro il 31 ottobre 2022.

  2. Procedura concorsuale. Per chi risulta vincitore sottoscrizione di un contratto annuale (31 agosto), completamento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale per 30 CFU, che in caso di esito positivo da diritto all’assunzione a tempo indeterminato.

  3. Il docente, una volta sottoscritto il contratto a TI, sostiene il periodo di prova con test finale, come da DM 226/2022 e in caso di esito positivo è definitivamente confermato in ruolo.

Sono inoltre previsti corsi da 30 CFU rivolti ai docenti già abilitati in altra classe di concorso o altro grado e per i docenti specializzati e assunti su sostegno, ma privi dell’abilitazione sulla disciplina.

Ricordiamo però che si attende la risposta da Bruxelles sull’assunzione straordinaria di 20mila docenti per l’anno scolastico 2023-2024, al fine di evitare un eccessivo ricorso alle supplenze.

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